Norme sull’afflusso dei veicoli nelle Isole Eolie
DECRETO 14 maggio 2012
Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Eolie. (12A06376) (GU n. 128 del 4-6-2012 )
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222, dell’ 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta’ di vietare nei mesi di piu’ intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta Municipale di Lipari (ME) del 17 gennaio 2012, n. 01;
Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Messina n. 6995/12/13.12/GAB. del 27 febbraio 2012;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 15384, del 4 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Sono vietati l’afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:
dal 16 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
dal 1° luglio 2012 al 31 ottobre 2012 divieto per l’isola di Alicudi;
dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Nei periodi di cui all’articolo 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) ALICUDI – STROMBOLI – PANAREA
1 – ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l’obbligo di stazionare negli appositi stalli dell’ area portuale per lo scarico delle merci;
2 – per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l’anno
2011, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3 – agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra’ concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita’;
4 – ai veicoli delle forze dell’ordine.
B) LIPARI – VULCANO
1 – agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all’esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l’anno 2011, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L’iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune;
2 – ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3 – agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all’interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita’ di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra’ essere esposta, in modo visibile, all’interno del veicolo;
4 – ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li’ stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5 – agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra’ concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita’;
6 – alle autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
7 – agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.
C) FILICUDI
1 – ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l’obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
2 – agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra’ concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita’;
3 – agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilita’ di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra’ essere esposta, in modo visibile, all’interno del veicolo.
Art. 3
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera.
Art. 4
Al Comune di Lipari e’ consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita’, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.
Art. 6
Il Prefetto di Messina e’ incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 14 maggio 2012
Il Vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 338